Regolamento imballaggi: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

(Foto sito internet Parlamento europeo)

La presidenza del Consiglio europeo e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio per rendere gli imballaggi più sostenibili e ridurre i rifiuti di imballaggio nell'UE.

Il testo dell'accordo provvisorio mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione europea. Rafforza i requisiti per le sostanze presenti negli imballaggi introducendo una restrizione all'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione europea di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica. I co-legislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio. La Commissione europea dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040. L'accordo invita inoltre la Commissione stessa a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per gli imballaggi in plastica a base biologica. contenuto nell'imballaggio di plastica.

Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo al 2030 e obiettivi indicativi al 2040. Gli obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e gli imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali requisiti.

L'accordo introduce una deroga generale quinquennale rinnovabile dal raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui: lo Stato membro esentato supera del 5% gli obiettivi di riciclo da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi del 5% gli obiettivi di riciclo del 2030; lo Stato membro esentante è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti; gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti previsti dal regolamento. Le nuove norme esentano inoltre le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare pool fino a cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

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I co-legislatori hanno previsto l'obbligo per le imprese di asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare con sé i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, entro il 2030, le attività di take-away dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio idonei al riutilizzo.

Secondo le nuove norme, entro il 2029, gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione dei depositi (DRS) per tali formati di imballaggio. I requisiti minimi per DRS non si applicheranno ai sistemi già in essere prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029.

I co-legislatori hanno convenuto di aggiungere un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026 e se presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere la raccolta differenziata generale del 90%.

Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore HoReCa, per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (per esempio shampoo o prodotti per il corpo, flaconi per lozioni) e sacchetti di plastica molto leggeri (per esempio quelli offerti nei mercati di generi alimentari sfusi).

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento per l'approvazione. Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore. Il Regolamento sarà applicato a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore.