Esenzioni per film per fardellaggio e reggette, per EuPF resta il nodo del riutilizzo
Thomas De Meester)
European Plastic Films (EuPF), il gruppo settoriale che rappresenta l’industria europea della trasformazione dei film plastici in seno a EuPC, ha accolto con favore l’adozione, da parte della Commissione europea, dell’atto delegato che esenta gli operatori economici dagli obblighi di riutilizzo al 100% per i film per il fardellaggio dei pallet e per le reggette ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), obblighi applicabili al trasporto su pallet tra imprese collegate all’interno dell’UE e tra imprese situate nel medesimo Stato membro. L’atto chiarisce inoltre che tali impieghi non sono soggetti alla quota di riutilizzo del 40% prevista dall’articolo 29. Tuttavia, il film per il fardellaggio dei pallet utilizzato per trasporti transfrontalieri tra operatori economici distinti situati in due Stati membri dell’UE resta soggetto alle disposizioni dell’articolo 29. Secondo EuPF, si tratta di un’occasione mancata per affrontare criticità ambientali, economiche e operative ampiamente documentate.
“La Commissione ha riconosciuto che un obbligo generalizzato di riutilizzo per il film per il fardellaggio dei pallet non è praticabile nei trasporti nazionali e tra società dello stesso gruppo. Le medesime evidenze valgono anche per i trasporti transfrontalieri intra-UE disciplinati dall’articolo 29. Ignorarlo comporta il rischio di maggiori emissioni, miliardi di euro di costi aggiuntivi e, in ultima analisi, indebolisce la competitività dell’industria europea”, ha dichiarato Thomas De Meester, Head di EuPF.
I film per fardellaggio dei pallet e le reggette sono elementi essenziali per garantire una logistica sicura, ad alta velocità e automatizzata in pressoché tutti i settori industriali e lungo le catene di fornitura dell’UE. Nel corso della consultazione pubblica, gli stakeholder dell’industria europea hanno espresso un sostegno pressoché unanime all’estensione dell’esenzione all’articolo 29, richiamando con coerenza criticità legate alle prestazioni ambientali, alla fattibilità economica e operativa, nonché ai profili di sicurezza e di stabilità/tenuta del carico. La questione, pertanto, non riguarda un singolo materiale o un comparto specifico, ma incide sul funzionamento del trasporto palletizzato nell’intera economia dell’UE.
Una valutazione indipendente del ciclo di vita (LCA) evidenzia che il passaggio ad alternative riutilizzabili può comportare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra da circa il 35% fino a oltre il 1.700% rispetto alle soluzioni monouso riciclabili attualmente in uso, principalmente a causa di materiali più pesanti, di una ridotta efficienza di palletizzazione e di trasporti aggiuntivi necessari per il rientro e le operazioni di lavaggio. L’articolo 29 riguarda il trasporto transfrontaliero all’interno dell’UE, dove le distanze sono superiori rispetto agli scenari nazionali, e i dati confermano che, di conseguenza, gli impatti ambientali aumentano in modo proporzionale.
Un’analisi economica condotta su otto settori chiave – agricoltura, cemento, edilizia, latte, vetro, materie plastiche, retail e acqua in bottiglia – stima costi aggiuntivi annui pari a circa 4,9 miliardi di euro. L’abilitazione, in tali comparti, della capacità di utilizzare imballaggi per pallet riutilizzabili richiederebbe tra 4,7 e 5,3 miliardi di euro di ulteriori investimenti in conto capitale (CAPEX) oltre i normali cicli di sostituzione e comporterebbe la sostituzione anticipata di apparecchiature automatizzate, con un valore residuo stimato di circa un miliardo di euro a livello UE. Considerato l’impiego trasversale del trasporto palletizzato, l’impatto economico complessivo sull’economia dell’UE risulterebbe significativamente superiore.
Le imprese orientate all’export si troverebbero ad affrontare criticità specifiche, poiché, in termini realistici, gli imballaggi riutilizzabili non possono essere reimmessi nel circuito tramite rientro dai Paesi terzi. Le aziende attive sia all’interno sia al di fuori dell’UE sarebbero pertanto costrette a gestire sistemi paralleli, con conseguente aumento dei costi e della complessità operativa. Secondo EuPF, risultano chiaramente soddisfatti i criteri di esenzione connessi alle problematiche ambientali e ai vincoli economici.
L’esigenza di conciliare obiettivi ambientale con le esigenze industriali è stata fortemente richiamata nel recente dibattito politico, anche in occasione dello European Industry Summit di Anversa, in cui competitività e semplificazione normativa sono state tematiche centrali. Mantenere l’obiettivo di riutilizzo previsto dall’articolo 29 senza un riesame rischia di compromettere la competitività dell’UE, aumentare la complessità regolatoria e scoraggiare gli investimenti in soluzioni efficienti e riciclabili. EuPF sollecita pertanto la Commissione europea a riesaminare le evidenze scientifiche disponibili e, se necessario, ad adottare un ulteriore atto delegato che intervenga sull’articolo 29.



